Ai sensi dell’art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell’imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO


Aliquote IMU 2026

Categoria / Tipologia Aliquota
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 0,6%
Assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili (art. 1, comma 741, lett. c, n. 6, L. 160/2019) SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa categoria D/10) 0,1%
Fabbricati gruppo catastale D (esclusa D/10) 1,06%
Terreni agricoli Esenti (art. 1, comma 758, L. 160/2019)
Aree fabbricabili 1,06%
Altri fabbricati (diversi da abitazione principale e fabbricati gruppo D) 1,06%

Immobili categoria C

Categoria catastale Aliquota
C/1 – Negozi e botteghe 0,98%
C/3 – Laboratori per arti e mestieri 0,98%

Esenzioni e agevolazioni comunali

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all’abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all’art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l’imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull’aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Sono escluse dall’applicazione dell’agevolazione di cui all’art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all’art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell’abitazione principale, in particolare, ai sensi dell’art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”.

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.