È attivo l’avviso per richiedere il contributo per l’acquisto dei libri di testo per la scuola secondaria di 1° e 2° grado per l’anno scolastico 2023/2024.
La Regione Umbria, al fine dell’attuazione del beneficio per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, fornisce i seguenti criteri:
- Sono ammessi al beneficio gli studenti residenti in Umbria, delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, appartenenti a famiglie il cui ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalnte) rientri nella soglia di 15.493,71€.
Qualora non si sia ancora in possesso dell’attestazione ISEE, la domanda andrà presentata indicando i dati della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica). In questo caso l’attestazione ISEE potrà essere acquisita dal Comune successivamente.
Si invitano i richiedenti a rivolgersi ai soggetti autorizzati al rilascio dell’ISEE per ottenerne l’attestazione definitiva (CAF, sedi INPS, ecc.) - Gli interessati dovranno:
– presentare la domanda direttamente al Comune di San Venanzo entro il 3 OTTOBRE 2023 sull’apposito modello predisposto, scaricabile cliccando QUI, oppure reperibile sul sito della Regione, o presso le scuole;
– attestare una situazione familiare secondo il calcolo ISEE, in corso di validità, pari od inferiore a 15.493,71€;
– allegare la documentazione attestante la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo.
Tale documentazione va conservata per i successivi 5 anni alla data di ricevimento del pagamento del contributo.
– dichiarare di non essere beneficiari di altro contributo o sostegno pubblico di altra natura per l’acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali. - La liquidazione dei contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo ai beneficiari è subordinata alla presentazione della documentazione attestante la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo.
- I Comuni sono tenuti a svolgere la funzione di controllo sulle domande presentate dai beneficiari, ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR n. 445/2000 e secondo le specifiche procedure e modalità stabilite nei propri regolamenti, sia a campione sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione, anche dopo aver erogato il contributo.