È attivo l’avviso per richiedere il contributo per l’acquisto dei libri di testo per la scuola secondaria di 1° e 2° grado per l’anno scolastico 2023/2024.
La Regione Umbria, al fine dell’attuazione del beneficio per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, fornisce i seguenti criteri:

  1. Sono ammessi al beneficio gli studenti residenti in Umbria, delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, appartenenti a famiglie il cui ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalnte) rientri nella soglia di 15.493,71€.
    Qualora non si sia ancora in possesso dell’attestazione ISEE, la domanda andrà presentata indicando i dati della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica). In questo caso l’attestazione ISEE potrà essere acquisita dal Comune successivamente.
    Si invitano i richiedenti a rivolgersi ai soggetti autorizzati al rilascio dell’ISEE per ottenerne l’attestazione definitiva (CAF, sedi INPS, ecc.)
  2. Gli interessati dovranno:
    presentare la domanda direttamente al Comune di San Venanzo entro il 3 OTTOBRE 2023 sull’apposito modello predisposto, scaricabile cliccando QUI, oppure reperibile sul sito della Regione, o presso le scuole;
    – attestare una situazione familiare secondo il calcolo ISEE, in corso di validità, pari od inferiore a 15.493,71€;
    – allegare la documentazione attestante la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo.
    Tale documentazione va conservata per i successivi 5 anni alla data di ricevimento del pagamento del contributo.
    – dichiarare di non essere beneficiari di altro contributo o sostegno pubblico di altra natura per l’acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali.
  3. La liquidazione dei contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo ai beneficiari è subordinata alla presentazione della documentazione attestante la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo.
  4. I Comuni sono tenuti a svolgere la funzione di controllo sulle domande presentate dai beneficiari, ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR n. 445/2000 e secondo le specifiche procedure e modalità stabilite nei propri regolamenti, sia a campione sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione, anche dopo aver erogato il contributo.